Bonus edilizi, quali convengono di più nel 2024 per il cappotto termico?

Superbonus, Ecobonus, Sismabonus: come funzionano le agevolazioni nel 2024 per interventi di isolamento termico nelle abitazioni.

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L’isolamento termico chiamato “a cappotto”, detto anche “cappotto isolante” o “cappotto termico”, è uno dei principali strumenti per migliorare le prestazioni energetiche di un edificio, riducendo i consumi e di conseguenza risparmiando sulle bollette, sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo.

Contribuisce peraltro al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva “Case Green” votata il 15 gennaio dalla commissione Itre del Parlamento Ue, secondo la quale i Paesi membri dovranno garantire una riduzione del consumo medio di energia degli edifici residenziali esistenti del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.

Negli ultimi anni, per questo intervento si è utilizzato il Superbonus 110% o 90%, che dal 2024 però ha visto un abbassamento dell’aliquota al 70% (si veda anche Superbonus, tutti i cambiamenti e le novità per il 2024). Una condizione che diversifica la scelta di chi, da quest’anno, voglia migliorare la classe energetica dell’edificio in cui abita. In alcuni casi è possibile, infatti, decidere tra diversi bonus edilizi, valutando quale sia la soluzione più conveniente.

Intanto, i costruttori edili continuano a chiedere al governo di concedere una proroga del Superbonus oppure un Sal straordinario a febbraio 2024, in modo da salvare migliaia di cantieri già avviati (si vedano più avanti le proposte Ance).

Superbonus e cappotto termico

Qualora un condominio voglia iniziare adesso un intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, i richiedenti possono fare affidamento sul Superbonus 70% fino alla fine di quest’anno (65% dall’anno prossimo), oppure sull’Ecobonus. Vediamo le differenze.

Il tetto di spesa del Superbonus è di 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari (30mila se più di 8). Possono beneficiarne solo le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

È possibile usufruirne soltanto attraverso la detrazione Irpef in 4 rate di pari importo, non essendo più consentito lo sconto in fattura né la cessione del credito. Per ottenerlo è inoltre necessario acquisire le asseverazioni attestanti la rispondenza dell’intervento al DM Requisiti tecnici e al Decreto Prezzi e la congruità delle spese sostenute per realizzare l’intervento.

Come funziona l’Ecobonus

L’Ecobonus ha invece un’aliquota variabile in base agli interventi e agli edifici su cui vengono realizzati i lavori. Si attesta al 70% per gli interventi complessivi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, che prevedano anche un cappotto termico su almeno il 25% dell’involucro. Se con i lavori si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015, si arriva al 75%. Il tetto massimo è di 40mila euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per interventi che riguardano esclusivamente il cappotto termico, invece, l’Ecobonus è pari al 65% delle spese sostenute, con il tetto massimo della detrazione che ammonta a 60mila euro.

Per usufruire dell’Ecobonus inoltre non è necessario acquisire l’asseverazione attestante la congruità delle spese. Può essere richiesto da persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Un’ultima differenza riguarda la ripartizione della detrazione, che avviene in 10 rate anziché in 4, abbassando quindi l’importo e favorendo eventualmente i contribuenti con una bassa capienza fiscale. Non operando alcuna differenza sul numero di appartamenti che compongono il condominio, l’Ecobonus risulterebbe più conveniente del Superbonus qualora questi dovessero essere più di 9.

Sismabonus e altre soluzioni

Non è finita qui. C’è un ulteriore bonus compatibile con gli interventi condominiali di isolamento termico: è il Sismabonus, che prevede interventi di efficientamento energetico abbinati a quelli di riduzione del rischio sismico, realizzati sulle parti comuni degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Questi possono godere di una detrazione (ripartita anch’essa in dieci rate annuali) dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa ammonta a 136mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Condomìni ed edifici unifamiliari possono anche richiedere il bonus ristrutturazioni, che agevola al 50% gli interventi edilizi e tecnologici per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il limite massimo di spesa è di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare, quindi si può ottenere uno sconto massimo pari a 48mila euro.

Superbonus, le richieste di Ance

Intanto sulla mancata proroga delle aliquote 110% e 90% del Superbonus, l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) continua a dare battaglia al governo. La Presidente Federica Brancaccio ha ribadito, martedì 16 gennaio in audizione alla Commissione Finanze della Camera, che il decreto ad hoc varato da Palazzo Chigi “avrebbe dovuto permettere, a chi avesse in corso un intervento in avanzato stato di realizzazione, di poterlo ultimare entro 2/3 mesi, usufruendo dell’aliquota del 110%”.

Questo avrebbe evitato contenziosi tra condomini-committenti e imprese e scongiurato blocchi dei lavori. Brancaccio ha anche colto l’occasione del confronto con le istituzioni per formulare due proposte che, secondo le stime Ance, permetterebbero di “mettere in salvo” circa 25.000 cantieri.

La prima consiste in una proroga del Superbonus per le spese sostenute fino al 29 febbraio 2024, riconoscendo la stessa percentuale di detrazione riconosciuta al 31 dicembre 2023 per interventi in edifici che alla fine dello scorso anno avessero completato almeno il 60% dei lavori.

L’altra è l’emissione di un Sal straordinario al 29 febbraio 2024, così da far rientrare nel Superbonus al 110% (o al 90%) tutti i lavori realizzati entro quella data e con possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche se il Sal non dovesse raggiungere le percentuali minime previste dalla norma (30%, 30% e 40%).

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