Applicabile il Superbonus per sostituire gli infissi con alcune modifiche

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la superficie totale deve però rimanere la stessa.

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Si può usare il Superbonus 110% per sostituire gli infissi (come intervento trainato) quando si ristruttura un immobile, anche se i nuovi serramenti hanno una geometria diversa rispetto a quelli esistenti, a patto però che la superficie complessiva degli infissi a fine lavoro sia uguale o minore della superficie totale prima dell’intervento.

Questo, in sintesi, il nuovo chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con una recente risposta a un interpello.

Nel caso specifico, la domanda riguardava la possibilità di utilizzare la maxi detrazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, per la sostituzione di infissi con ampliamenti e modifiche delle aperture, nell’ambito di una ristrutturazione di un edificio residenziale unifamiliare.

L’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, ricorda che l’intervento su serramenti e infissi, ai fini del Superbonus, deve essere esclusivamente trainato e che, come per l’Ecobonus, “deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione”.

Poi l’Agenzia, sentito il ministero dello Sviluppo economico, afferma che “per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie ‘totale’ degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico“.

La diversa interpretazione dell’Enea

Ricordiamo che l’Enea nell’audizione dello scorso 28 aprile in Commissione Attività produttive alla Camera, in tema di Superbonus e infissi, aveva escluso la possibilità di agevolare con il 110% la sostituzione degli infissi in caso di modifiche alla forma e alle dimensioni, ammettendo unicamente uno scostamento molto contenuto (2%).

Anche Virgilio, l’assistente virtuale dell’Enea, interrogato via chat sullo stesso argomento, ancora oggi conferma questa versione.

Nella risposta di Virgilio, infatti, si legge che (neretti nostri) “gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Riteniamo che, rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili“.

Inoltre, precisa Virgilio, “nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno […] si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna. Analogamente, nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio”.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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