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Coperture FV su edifici industriali e commerciali

  • 17 Novembre 2011

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Sponsor della pubblicazione: Atersa Aplicaciones Técnicas de la Energìa S.L,  Cappello Alluminio srl, Conergy Italia SpA, Exalto Energy & Innovation srl,  Solar Green Technology SpA, Tecnologie Industriali e Ambientali SpA. 

1. PERCHÉ INSTALLARE UNA COPERTURA FOTOVOLTAICA
sul tetto di un edificio industriale, commerciale, agricolo.

Le ragioni che sottengono all’opportunità di realizzare un impianto fotovoltaico sulla copertura degli edifici, in particolare quelli industriali, commerciali, agricoli sono significativamente due.

1.1  Riduzione perdite di energia elettrica
L’edificio industriale, commerciale, agricolo ospita una corrispondente attività lavorativa, la quale per operare necessita di energia elettrica. Questa energia è prodotta nelle centrali elettriche, trasportata con gli elettrodotti di Terna SpA, ad alta ed altissima tensione (132 kV – 400 kV) per circa 63.000 km. A valle l’energia viene distribuita in MT (15kV – 20kV) e BT (400 V).
Tra il luogo di “produzione” e il punto di “utilizzazione” la trasmissione e distribuzione presenta le perdite di energia.
L’ENEA nel Quaderno di Luglio 211 con l’articolo “L’efficienza nel settore delle reti energetiche” cita che il Piano di sviluppo 2011-2020 di Terna prevede ingenti investimenti per interventi volti a ridurre le perdite di energia. Il risultato atteso al 2020 è di circa 200 MW di riduzione delle perdite.
Producendo l’energia sul sito ove viene utilizzata si riduce drasticamente questo costo.

1.2  Riduzione emissioni di CO2
Produrre energia con le FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) consente di avere energia pulita, cioè senza le emissioni di CO2  che sono immesse nell’atmosfera dalle Centrali alimentate con gli idrocarburi.
Nella Comunità Scietifica Internazionale si valuta che 1 kWh prodotto con le FER Fonti Energetiche Rinnovabili consenta di “non immettere” in atmosfera 400 g circa di CO2 (che sarebbero immessi producendo 1 kWh con gli idrocarburi).

1 kWh = 400 g di CO2

In via esemplificativa, risulta che l’impianto fotovoltaico di un’unità famigliare standard da 3 kWp ubicato in Centro Italia mediamente produce 3.300 kWh anno (stima prudenziale) e consente di “non immettere” 1.300 kg di CO2  ovvero 1,3 t di CO2

1.3  Autofinanziamento della bonifica + copertura
Il 4° CONTO ENERGIA, normato dal DM 12 maggio 2011 con l’Art. 14 Lettera c) prevede un premio di 5 centesimi di Euro/kWh per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture contenenti amianto.
A costi medi correnti sul mercato, risulta che questo premio “paga” il costo relativo alla bonifica + nuova copertura in soli 10 anni circa.
Quindi si può affermare che la bonifica + nuova copertura è autofinanziata dall’incentivo  riconosciuto agli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in amianto.

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2. TIPOLOGIE TETTI E REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Ai fini operativi, le definizioni delle tipologie dei tetti è necessario che siano quelle utilizzate dal Legislatore nel DM 5 maggio 2011 Allegato 2 – 4° Conto Energia e dal GSE unitamente alle Regole Applicative Rev. 1 Agosto 2011.
Tali condizioni sono essenziali per operare con linguaggio univoco, considerato che, a seconda del tipo di tetto, ne consegue la modalità di posa dei moduli ai fini dell’accesso e riconoscimento della tariffa incentivo.
Le tipologie dei tetti sono sostanzialmente tre:

  1. Tetti piani ovvero con pendenza fino a 5°
  2. Tetti a falda
  3. Tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2

Per fornire l’evidenza documentale che definisce le tipologie di cui sopra, proponiamo qui di seguito gli estratti dal Documento GSE Regole Applicative, afferenti al tema edificio.

GSE – Estratto 1 – Impianti fotovoltaici su edifici – Tipologia tetto

Per poter accedere alla pertinente tariffa, gli impianti realizzati sugli edifici devono rispettare le condizioni tecniche previste dall’allegato 2 del Decreto e riportate nella Tabella 1 dove sono descritte le seguenti modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici:

  • su tetti piani o su coperture con pendenze fino a 5°;
  • su tetti a falda in modo complanare alla falda;
  • su tetti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui ai punti precedenti con moduli installati in modo complanare al piano tangente nel punto d’appoggio;

GSE – Estratto 2  – Impianti fotovoltaici sugli edifici – Definizione di edificio

Ai fini dell’applicabilità della tariffa incentivante competente agli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici si adotta la definizione di edificio contenuta nel DPR 26/08/1993 n. 412 e successive modificazioni. In particolare, per “edificio” si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici.
Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso indicata nella seguente Tabella 2.

 

GSE – Estratto 3  – Impianti fotovoltaici sugli edifici – Esemplificazioni

1 – Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°.

Cosa dice il Decreto

Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°

Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della  stessa balaustra.
Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l’altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

In questa modalità di installazione rientrano gli impianti fotovoltaici installati su tetti piani (cioè i lastrici solari orizzontali non abitabili), su terrazze (cioè le superfici piane di copertura utilizzabili e praticabili) e su superfici di copertura sub orizzontali con pendenza dell’elemento di tenuta fino a 5°.
In assenza di elementi perimetrali o in presenza di elementi perimetrali alti fino a 30 cm da terra (H ≤ 30 cm), l’altezza massima dei moduli (H1) rispetto al piano non deve superare i 30 cm (Caso 1).

La balaustra è un elemento perimetrale alto più di 30 cm costituito da materiale rigido e resistente. La superficie costituente la balaustra può essere continua o discontinua purché realizzata da elementi verticali o orizzontali inattraversabili da una sfera di 10 cm di diametro. Tale elemento è costruito e fissato al piano di calpestio in modo da poter reggere in ogni caso il massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
In caso di presenza di una balaustra, l’altezza Hm del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli fotovoltaici, misurata da terra fino all’asse mediano degli stessi, non deve superare l’altezza della balaustra perimetrale misurata nel suo punto più basso (Caso 2).

2 – Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda

Cosa dice il Decreto

Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.

I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.

I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la stessa inclinazione della superficie che li accoglie; è necessario, inoltre, che la distanza tra la superficie dei moduli e la superficie di copertura sia ridotta al minimo indispensabile. In ogni caso, i moduli non dovranno sporgere rispetto alla falda di copertura.

 
 

3 – Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2

Cosa dice il Decreto

Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2 (vedi Tabella 1 di cui sopra).
I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.

E’ necessario che ogni modulo sia appoggiato alla superficie di copertura in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
Le immagini e gli schemi riportati di seguito esemplificano alcune tipologie di installazione per le quali è possibile applicare la tariffa per impianti su edifici:

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3. COPERTURA IN AMIANTO, BONIFICA, NUOVA COPERTURA, IMPIANTO FV

3.1  Copertura in amianto

  • Eternit (dal latino “aeternitas”, eterno) è il nome che l’austriaco Ludwig Hatschek diede al suo brevetto, quando nel 1900 inventò il cemento-amianto.
  • Eternit è un marchio registrato di cemento-amianto, conosciuto anche con il termine di fibrocemento.
  • Eternit è il nome della Ditta che lo produceva ed è diventato sinonimo del prodotto stesso.

• L’asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo dei silicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli

• Come sopra detto, l’amianto è un minerale fibroso, le singole fibre sono molto resistenti e piccolissime: meno di mezzo millesimo di millimetro con diametro per 2-5 millesimi di millimetro di lunghezza. Elementi così piccoli e leggeri possono con grande facilità essere inalati. Di conseguenza si depositano nei bronchi e negli alveoli dei polmoni, per poi migrare verso la pleura, cioè la membrana che riveste esternamente i polmoni, danneggiando i tessuti. L’amianto provoca:

  • asbestosi, malattia nella quale i tessuti del polmone, irritati dalle fibre microscopiche dell’amianto formano cicatrici fibrose sempre più estese fino a che zone sempre più ampie del polmone perdono la loro elasticità, impedendo di fatto la respirazione o comunque rendendo molto meno efficiente l’ossigenazione, con effetti, per intendersi, analoghi a quelli della broncopneumopatia cronica ostruttiva.
  • mesotelioma, un gravissimo tumore che colpisce la pleura, il peritoneo (il sacco membranoso che racchiude l’intestino) e il pericardio. Se ne conoscono sia una forma benigna, sia una maligna particolarmente aggressiva, tanto che nelle casistiche la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è pari soltanto al 2 per cento. Nella stragrande maggioranza dei casi la forma maligna è causata esclusivamente da esposizione all’amianto.

Fonte: Severi S. Mesotelioma da amianto, una proiezione maligna. Dati INAIL Marzo 2002.

• L’amianto è stato largamente utilizzato durante tutto il secolo scorso per via delle eccellenti prestazioni termiche e meccaniche, che unite al basso costo di produzione, ne hanno aumentato esponenzialmente l’uso. Fin dalla sua scoperta rimane ancora oggi una pesante eredità ben presente sotto forma di pannelli ondulati nelle coperture di case, capannoni e tettoie, le cui costruzioni sono antecedenti al 1992, anno in cui ne è stata vietata la produzione dal D.Lgs. 257/1992.

• Il IV Conto Energia ( così come il II e III CE ) incentiva lo smaltimento dell’amianto in caso di contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle falde del tetto stesso, in sostituzione di coperture contenenti amianto.
Il “premio” sulla tariffa incentivante è pari a 0,05 €/kWh prodotto.

• Prima di procedere con la descrizione della procedura per poter ricevere questo incremento è bene soffermarsi su alcuni punti fondamentali che potrebbero compromettere tale “premio”:

  • Per “sostituzione” si intende rimuovere una copertura contenente amianto e realizzare una nuova copertura senza alternarne  forma, inclinazione e orientamento.
  • È necessario scattare un minimo di 5 fotografie dello stato di fatto del tetto i modo da fornire una visione completa ed inequivocabile delle falde , anche se un’operazione del genere dovrebbe essere già fatta a priori durante la fase di sopralluogo sul tetto da parte dell’azienda che realizzerà l’impianto fotovoltaico.
  • Va garantita la contemporaneità dell’intervento, ovvero la rimozione dell’eternit deve essere fatta contestualmente alla realizzazione dell’impianto e i rispettivi interventi devono essere specificati sia sul Piano di Lavoro della ASL competente, sia sulla SCIA.
  • In caso di dubbio sulla presenza o meno di amianto è necessario informarsi sull’anno di costruzione dell’immobile tramite i documenti abilitativi. In alternativa, per fugare ogni dubbio,  è possibile far esaminare un campione prelevato dal tetto, presso un Laboratorio specializzato.

ESEMPIO DI COPERTURA CON LASTRE DI AMIANTO

L’amianto è stato largamente utilizzato durante tutto il secolo scorso per le eccellenti capacità termiche e meccaniche, che unite al basso costo di produzione, ne hanno aumentato esponenzialmente l’uso fin dalla sua scoperta. Rimane ancora oggi una pesante eredità ben presente sotto forma di pannelli ondulati nelle coperture di case, capannoni e tettoie la cui costruzione è antecedente al 1992, anno della pubblicazione in GU del D.lgs. 257/1992 nel quale l’Art. 1 comma 2 prescrive che: “sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto”.

Anche il IV Conto Energia (così come il II e III CE) incentiva lo smaltimento dell’amianto in caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico su falde, in sostituzione di coperture contenenti amianto, con un bonus pari a 0,05 €/kWh di energia prodotta che si aggiunge alla tariffa incentivante riconosciuta all’impianto fotovoltaico stesso.

Porre attenzione ai seguenti aspetti:

a) Per “sostituzione” si intende rimuovere una copertura contenente amianto e realizzare una nuova copertura senza alternarne  forma, inclinazione e orientamento.
b) È necessario scattare un minimo di 5 fotografie dello stato di fatto del tetto i modo da fornire una visione completa ed inequivocabile delle falde , anche se un’operazione del genere dovrebbe essere già fatta a priori durante la fase di sopralluogo sul tetto da parte dell’azienda che realizzerà l’impianto fotovoltaico durante la fase di preventivo.
c) Gli interventi di Bonifica amianto + Nuova copertura + Impianto fotovoltaico devo essere eseguiti coordinati temporalmente, ovvero la rimozione delle lastre di amianto deve essere eseguita contestualmente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico ed i rispettivi interventi devono essere inseriti alla SCIA / DIA o Permesso per Costruire al quale va allegato il Piano di Lavoro presentato precedentemente all’ASL competente.
d) Per conoscere se la copertura contiene amianto si può procedere.

  • In modo empirico: risalendo all’anno di costruzione dell’immobile: se prima o dopo il 1992 – Rif. D.Lgs. 257/1992.
  • In modo documentato (soluzione consigliata): facendo esaminare un campione della lastra di copertura in disamina, presso un Laboratorio specializzato reperibile sul sito www.salute.gov.it/sicurezzaChimica/

3.2 Bonifica

3.2.1 Autorizzazione
Per l’aspetto autorizzativo, l’intervento di bonifica deve essere preceduto, da parte della Ditta abilitata alla bonifica (vedi sito www.albonazionalegestoriambientali.it) dalla presentazione del Piano di Lavoro alla competente ASL territoriale. Decorsi 30 gg. dalla data di protocollo, se da parte dell’ALS non sono pervenute prescrizioni specifiche, il Piano di Lavoro è operativo.
Esso andrà allegato alla pratica da presentare al Comune di competenza, per ottenere l’Autorizzazione all’intervento.

Il Titolo Abilitativo è ottenuto mediante la Pratica:

  • SCIA

oppure

  • COMUNICAZIONE Manutenzione Straordinaria per Attività Edilizia Libera (Art. 6 Comma 2 DPR 380/2011 e s.m.i.)

Per dirimere quale sia il percorso da adottare è consigliato contattare l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di competenza poiché gli Uffici Tecnici della realtà locali non hanno uniformità di interpretazione.

3.2.2 Bonifica – Attività di cantiere
L’intervento di bonifica deve essere preceduto dall’allestimento del cantiere con l’individuazione di:

1. Area di cantiere

2. Area di stoccaggio lastre amianto recuperate

3. Collocazione camera di decontaminazione

4. Messa in opera dispositivi di protezione collettivi (foto)
Reti anticaduta zona superfici traslucide

5. Stesura protezione stabilizzante (foto)

6. Recupero lastre amianto (foto)

7. Incapsulamento lastre amianto (foto)
pronte per il trasporto e conferimento al sito autorizzato

 

3.3  Nuova copertura

3.3.1 Pannello “Sandwich

Nella strutture industriali – commerciali  la nuova copertura viene normalmente realizzata con pannelli sandwich per le parti opache e superfici traslucide per le prese di luce (foto)

3.3.2  Criteri di scelta del Pannello “Sandwich”

A. Trasmittanza termica U [W/m2 K] – Valori limite
Particolare attenzione va posta nella scelta del tipo di pannello coibentato per la nuova copertura che, unitamente alla soletta di struttura (ove esiste) ne costituisce la stratigrafia.
Le leggi che disciplinano le caratteristiche energetiche dell’involucro dell’edificio stabiliscono i valori limite.

1. In tema di efficienza energetica la legislazione Nazionale (Rif. D.Lgs. 192/2005;  D.Lgs. 311/2006;  DPR 59/2009) recepita nella legislazione Regionale prescrive, per le coperture, a seconda della Zona Climatica (Rif. Tab. A del DPR 412/1993), il limite di trasmittanza termica da rispettare.
2. A titolo esemplificativo riportiamo che in Regione Piemonte la DGR 46-11968 del 04/08/2009; Regione Lombardia la DGR 8/8745 del 15/0172009, Zona climatica E prescrivono:
                                                                          U <= 0,30 W/m2 K
3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono il 25% o meno della superficie disperdente dell’edificio in esame (e questo è il caso dell’intervento di bonifica + nuova copertura) è prescritto che il valore della trasmittanza termica rilevata a fine lavori, sia entro il valore limite di legge, aumentato del 30%.
4. E’ necessario consultare il sito web della Regione di competenza per verificare l’esistenza di eventuali prescrizioni più restrittive.

B. Trasmittanza termica U [W/m2 K] – Valori limite per il 55%

1. Qualora si intenda beneficiare della detrazione fiscale del 55% del costo sostenuto per la realizzazione della nuova copertura (con Fine Lavori entro il 31/12/2011; oltre si è in attesa delle decisioni del Governo circa la prosecuzione dello sgravio fiscale in parola) il riferimento normativo è il DM 11.03.2008 come modificato dal DM 26.01.2010.
2. E’ importante ricordare che le detrazioni fiscali del 55% si applicano solo a immobili dotati di impianto di riscaldamento (non sempre i capannoni industriali lo sono).
3. Inoltre, se il capannone è intestato ad una società, e non ad una persona fisica, questo deve far parte dei beni strumentali della società stessa (non può, ad esempio, essere dato in affitto a terzi).
4. L’Agenzia delle Entrate precisa che il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico.
In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, gli indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che, successivamente all’intervento, la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.

 

3.4 Impianto Fotovoltaico

a. La realizzazione del campo fotovoltaico prevede la posa delle strutture di ancoraggio tra il tetto e il modulo fotovoltaico (foto)

b. Alle strutture di ancoraggio vengono fissati i moduli realizzando così il campo fotovoltaico (foto).

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3.5 Campagna Eternit Free

Ideata da AzzeroCO2 e Legambiente, la campagna Eternit Free, alla quale, a metà novembre 2011, hanno già aderito 24 Province e 4 Regioni, ha l’obiettivo di promuovere la sostituzione di tetti in eternit con impianti fotovoltaici presso le aziende del territorio, beneficiando degli incentivi speciali introdotti dallo Stato. Il DM del 19 febbraio 2007 introduce un meccanismo di incentivazione che agevola la sostituzione delle coperture in amianto dei capannoni industriali o agricoli con impianti fotovoltaici. Tale incentivazione è stata mantenuta nel quarto Conto energia del 5 Maggio 2011, in vigore dal 1° giugno.

La Campagna offre alle imprese uno strumento efficace per realizzare molteplici obiettivi:

  • Eliminazione di sostanze pericolose
  • Diffusione dell’energia rinnovabile
  • Usufruire del miglior incentivo per il fotovoltaico
  • Guadagno a lungo termine
  • Recupero / incremento del valore dell’immobile
  • La campagna Eternit Free si avvale anche del coinvolgimento della Provincia, dei Comuni e delle associazioni di categoria in veste di promotori dell’iniziativa sul territorio

La sostituzione di una copertura in amianto e la conseguente installazione di un impianto fotovoltaico, permette inoltre di beneficiare di un extra-incentivo di 5 centesimi di euro sulla tariffa stabilita dal Conto energia. La maggiorazione, a seconda dell’energia che l’impianto sarà in grado di produrre, permette in genere di ripagare i costi di bonifica e di rifacimento della coperture della struttura.

Le modalità di adesione a Eternit Free sono sintetizzabili in quattro profili:

1) L’azienda è interessata a realizzare un impianto fotovoltaico in sostituzione dell’eternit e può  investire. AzzeroCO2 si occupa di:

  • Supportare l’azienda nella valutazione della fattibilità tecnico-economica dell’operazione
  • Sviluppare la progettazione dell’intervento
  • Favorire l’accesso a pacchetti “ad hoc” sviluppati da istituti finanziari
  • Seguire il percorso autorizzativo
  • Fornire assistenza per l’accesso agli incentivi statali

2) L’azienda non ha intenzione di investire o non può disporre di risorse, ma possiede una struttura con superficie superiore ai 3500 mq. AzzeroCO2 propone:

  • Un contratto di cessione del diritto di superficie in cambio dello smaltimento dell’eternit
  • Di incaricarsi delle spese totali di bonifica e di rifacimento della copertura della struttura
  • Di essere titolare delle superfici in oggetto per 21 anni e utilizzarle per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia. Al termine dei 21 anni il proprietario rientrerà in possesso delle superfici e dell’impianto fotovoltaico che potrà utilizzare per la produzione di energia e disporne nel proprio interesse

3) L’azienda non dispone di risorse sufficienti per investire direttamente e ha una struttura con superficie inferiore a 3500 mq. AzzeroCO2 propone:

  • La partecipazione a gruppi d’acquisto per pannelli fotovoltaici a prezzi vantaggiosi
  • L’accesso a finanziamenti agevolati presso istituti bancari, per impianti di dimensioni medio/piccole
  • Consulenza tecnico-normativa e progettazione dell’impianto
  • Contatti con le aziende di bonifica e installatrici di impianti fotovoltaici che hanno aderito alla campagna

4) Il proprietario degli immobili con coperture in eternit è un Ente pubblico o un Comune e non dispone di risorse per investire direttamente nell’operazione. AzzeroCO2 può:

  • Verificare la fattibilità tecnico-economica dell’operazione
  • Accompagnare l’Ente nella realizzazione della necessaria procedura di evidenza pubblica per la cessione del diritto di superficie
  • Progettare l’intervento
  • Organizzare il gruppo d’acquisto

Per aderire a Eternit Free è necessario compilare la  scheda di adesione scaricabile online www.azzeroco2.com/eternitfree. La scheda (che non comporta alcun obbligo per il proprietario), firmata e compilata in ogni sua parte, va inviata:
– via fax ad AzzeroCO2  al numero 06/48987086
– via mail all’indirizzo [email protected]  all’attenzione del dott. Vincenzo Ventricelli

Dopo il sopralluogo, che sarà effettuato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni, sarà realizzato uno studio preliminare per di valutare la fattibilità tecnico-economica dell’intervento. In caso di esito positivo, si definiscono gli accordi con il proprietario per sviluppare il progetto.

I proprietari di superfici di amianto inferiori ai 1.500 mq solarizzabili possono aderire a un Gruppo d’Acquisto Eternit Free (GAEF). L’adesione non è vincolante e darà la possibilità di avere un sopralluogo ed un preventivo gratuito Una volta raggiunto un numero sufficiente di adesioni per un determinato territorio (solitamente tra i 10.000 e i 40.000 mq di superfici in eternit) viene organizzata la gara d’Appalto tra le aziende. AzzeroCO2 selezionerà le migliori offerte e quindi l’azienda vincitrice che effettuerà l’intervento

A diciotto mesi dal lancio, la campagna Eternit Free può contare l’adesione formale di 600 proprietà tra capannoni industriali, artigianali, agricoli, strutture commerciali ed edifici pubblici (pari a circa 1.000.000 mq di coperture).

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4. AUTORIZZAZIONI

Il processo per l’ottenimento delle Autorizzazioni è disciplinato dal DM 10 settembre 2010 con le annesse Linee Guida Parte II, Parte III e Part IV.
Tale normativa di legge è ripresa ed inserita nel DM n° 28 del 3 marzo 2011 Titolo I Capo I e nel DM 12 maggio 2011 Allegato 3° Punto 1 Lettere b) e c).

4.1  Autorizzazione Unica
Il processo per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica è disciplinato dal DM 10 settembre 2010 con le annesse Linee Guida Parte III, il quale recepisce ed attua le prescrizioni di cui all’Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29 dicembre 2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Se non ci sono inasprimenti legislativi Regionali gli impianti fotovoltaici su edificio non sono soggetti a tale procedimento. Essi vengono disciplinati normalmente con la SCIA.
La materia è comunque molto insidiosa e quindi è fortemente necessario consultare il sito web della Regione territorialmente competente oltre che consultarsi con l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune.

Per quanto attiene l’iter procedurale si rimanda alla lettura dei contenuti del suddetto riferimento di legge.
Qui richiamiamo il miglioramento apportato al Punto 14.16 delle Linee Guida del suddetto DM nel quale si indicava che: “il termine per la conclusione del procedimento unico, tenute conto delle eventuali sospensioni, non può comunque essere superiore a 180 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza”.

Il miglioramento è introdotto dal DM n° 28 del 3 marzo 2011 Titolo I Capo I Art. 5 Punto 2 il quale sancisce che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico “non può essere superiore a 90 giorni, al netto dei tempi sospensivi”.

4.2 SCIA
Il procedimento SCIA rappresenta la quasi totalità dei casi per ottenere il Titolo abilitativo relativo agli interventi di bonifica amianto + nuova copertura + impianto fotovoltaico.
La pratica si esplica scaricando dal sito web del Comune il format appositamente predisposto. Il Professionista incaricato la redige nei vari campi e unisce gli allegati (C.I. Proponente, Professionista, Rappresentante Legale Impresa, DURC in corso di validità – 3 mesi, Visura Camerale in corso di validità – 3 mesi) e la Relazione Tecnica Asseverata.
Va posta particolare attenzione al DURC in quanto è normalmente richiesto dal Comune il documento in originale.

Esperienza insegna che alcune Amministrazioni Comunali non accettano la copia del DURC in corso di validità accompagnato dalla Dichiarazione sostitutiva di atto notorio previsto dal D.P.R. n. 445/2000. Quindi per evitare perdite di tempo, procurarsi l’originale.
Ad essa va acquisto il Piano Lavori precedentemente presentato all’ASL, reso operativo dai 30 giorni di attesa, dalla data di protocollo, di eventuali prescrizioni ASL.
L’aspetto positivo è che la SCIA, sotto la responsabilità penale del Professionista che l’ha redatta, è subito operativa, cioè si può subito aprire il cantiere.
Il Professionista si ricordi al termine dei lavori di redigere e protocollare in Comune la Fine Lavori con i relativi Allegati (Di.Co. DM 37/2008 rilasciata dall’Installatore; Ricevuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate o Dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche al classamento).

Postilla
Gli impianti fotovoltaici devono essere accatastati?
L’argomento è particolarmente controverso a causa delle diverse interpretazioni fornite dall’Agenzia del Territorio e dall’Agenzia delle Entrate.

a) Agenzia del Territorio (Rif. Risoluzione n° 3/2008 Prot. 76688) afferma che:

  • In primis: le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria catastale “D/1 – opifici”.
  • Di contro: gli impianti fotovoltaici non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici.

b) Agenzia delle Entrate (Rif. Circolare 38/E del 23/06/2010 Punto 1.8.a) afferma che:

  • L’Agenzia del Territorio considera gli impianti fotovoltaici posizionati sul suolo quali unità immobiliari, nello specifico opifici, con riferimento alla categoria catastale D1.
  • Dalle varie risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (Rif. Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E) risulta invece che gli impianti fotovoltaici rientrano nel concetto di “impianti”, quindi di beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”. Quindi essendo “mobili” non sono classificabili in D1 Opifici e per converso non rimane che la classificazione in E3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.
  • La “pubblica utilità” delle Fonti energetiche rinnovabili (e l’impianto fotovoltaico ne è un classico esempio) è sancita dal combinato disposto dell’Art. 1 Lettera a) e dall’Art. 12 Comma 1 del D.Lgs. 387/2001 che recepisce ed attua la Direttiva comunitaria CE 2001/77, la quale recita testualmente: “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche’ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

La vexata quaestio è tuttora aperta e pienamente valida è la proposta (tuttora ancora tale) espressa dalla associazioni di categoria già il 2 novembre 2009:
ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento)
APER (Associazione Produttori Energia da fonti Rinnovabili)
ASSOLTERM (Associazione italiana Solare Termico)
ASSOSOLARE (Associazione dell’Industria Solare Fotovoltaica)
FEDERPERN (Federazione Produttori Energie Rinnovabili)
FIPER (Federazione Italiana Produttori di Energia da fonti Rinnovabili)
FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia)
GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane)
GREENPEACE ITALIA
GSES (Gruppo per la Storia dell’Energia Solare)
ISES ITALIA (sezione italiana dell’International Solar Energy Society)
ITABIA (Associazione Italiana Biomassa)
KYOTO CLUB
LEGAMBIENTE
 

La proposta
Si propone una modifica legislativa dell’articolo 2, comma 40 della Legge 24 novembre 2006, n. 286, inserendo il seguente comma:
“Comma 40 – bis. Gli impianti per la produzione di energia rinnovabile da Eolico, fotovoltaico, idroelettrico e biomassa ai sensi della legge n. 387/03, della legge n. 10/91 e della Direttiva 2001/77/CE sono considerati unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche e censiti nelle categorie catastali E“.

4.3 Autorizzazione paesaggistica
Quando si interviene all’interno della fascia di 150 metri dai corsi d’acqua censiti si è soggetti all’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 la cui disciplina è integrata con disposizioni emesse dalle Regioni (quindi anche in questo caso è necessario consultare il sito web della Regione competente).
Tenere conto che questo procedimento richiede 90 giorni.
Ottenuta la relativa Autorizzazione essa andrà acquisita all’interno del procedimento SCIA e solo dopo si potrà presentare al Protocollo del Comune la SCIA stessa.

4.4 Comunicazione attività edilizia libera
Il procedimento è normato dall’Art. 6 DPR 380/2011 e s.m.i. e si articola in interventi per Manutenzione Ordinaria ed interventi per Manutenzione Straordinaria.
La differenza tra la Ordinaria e la Straordinaria è definita dalla legge, ma la sua applicazione è determinata dall’interpretazione del Funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune.
Quindi, esperienza insegna che per apprendere il percorso da adottare è necessario consultare preventivamente il suddetto Funzionario.

4.5 Dichiarazione titolo idoneo
Il DM 5 maggio 2011 ha introdotto un filtro per documentare la regolarità del Titolo abilitativo in ragione del quale si realizza l’intervento.
L’allegato 3-C Punto 2 Lettera a2) richiama i contenuti dell’Allegato 3-A ove nell’Art. 1 Lettera c) è richiesta di esibire la Dichiarazione del Comune competente attestante che la SCIA o la Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera costituisce Titolo Idoneo alla realizzazione dell’impianto.
E’ consigliato di predisporre l’istanza di richiesta al Comune, per il rilascio di suddetta Dichiarazione Titolo Idoneo, e di presentarla congiuntamente alla SCIA / Comunicazione Inizio attività Edilizia Libera, per rendere edotto l’Ufficio Tecnico del Comune stesso, che trattasi di procedimenti correlati.

4.6 Vigili del Fuoco – esame progetto
Il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la Circolare del 26 marzo 2010 Prot. 0005158 ha predisposto la Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (www.vigilfuoco.it).
Per la conoscenza approfondita si rimanda alla lettura del suddetto testo integrale.
Qui indichiamo il percorso operativo per il Professionista che si trova a trattare impianti fotovoltaici che ricadono all’interno di tale disciplina.

1. ATTIVITÀ LAVORATIVE SOGGETTE
Vedi Guida VV.F. a Pag. 3
2. ATTIVITÀ LAVORATIVE NON SOGGETTE
Vedi Guida VV.F. a Pag. 4
3. REGOLAMENTO PROCEDIMENTI PREVENZIONE INCENDI
Nella G.U. del 22 settembre 2011 è stato pubblicato il DPR 1 agosto 2011 n° 151 Regolamento per i Procedimenti relativi alla Prevenzione Incendi.
Esso abroga il D.P.R. n. 37 del 12/01/1998 ed il D.M. 16/02/1982 (concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi), introducendo nell’Allegato I un nuovo elenco di attività soggette ai controlli dei VV.F., distinte in tre categorie, denominate A, B, C.

Categoria A: attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
Categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”, cioè la C;
Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’, soggette a C.P.I.

Tali categorie, costituite per suddividere ulteriormente la singola attività in funzione di parametri di complessità (numero di addetti, volumi di materiali presenti, potenzialità, etc.) determinano procedure differenti, che saranno indicate in uno specifico decreto del Ministero dell’Interno. Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel DM 4 maggio 1998.
Il regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2011.

4. RISCHIO INCENDIO
La presenza dell’impianto fotovoltaico modifica (aumenta) il rischio incendio?

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5. CONNESSIONE ALLA RETE – PROCEDURA TICA

La Connessione alla rete elettrica nazionale è disciplinata dal TICA – Testo Integrato Connessioni Attive consultabile in www.autorita.energia.it

5.1 Domanda di connessione al Gestore di rete
E’ il primo passo da compiere per formalizzare verso il Gestore di Rete Locale la Domanda di connessione alla rete del costruendo impianto fotovoltaico.
Il format lo si scarica dal sito del Gestore di Rete. La sua redazione è relativamente semplice.
E’ richiesto di trasmettere:

a. Dati anagrafici del Soggetto Responsabile dell’Impianto
b. Dati catastali del sito ove si realizzerà l’impianto
c. Attestato di versamento del corrispettivo (bonifico o versamento C/C postale) per l’ottenimento del preventivo.

I valori, stabiliti dall’AEEG Autorità Energia elettrica e Gas, sono riportati nella tabella 4.

d. Schema elettrico preliminare, in versione unifilare e Relazione Tecnica, timbrati e firmati dal Professionista.
e. POD, per le connessioni esistenti.

Se trattasi di nuova connessione è richiesta la Planimetria dell’area ove ricade la connessione ottenuta dalla Carta Tecnica Regionale.

5.2 Accettazione preventivo di connessione
Per connessioni  in bassa e media tensione, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione, a partire dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, è pari al massimo a:
• 20 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
• 45 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000
   kW;
• 60 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Il preventivo ha validità di 45 giorni lavorativi e deve evidenziare i costi necessari per la realizzazione. Un controvalore economico pari al 30% del costo totale della connessione deve essere versato dal richiedente all’atto di accettazione del preventivo, mentre il restante 70% deve essere versato dopo la realizzazione delle opere necessarie presso il punto di connessione.
E’ richiesto di trasmettere:

a. Allegato A: è il format predisposto dal Gastore di Rete ed inviato unitamente al Preventivo
b. Attestato di versamento (bonifico o versamento C/C postale) del corrispettivo per la connessione.

Il metodo di calcolo dell’importo da versare al Gestore di Rete è stabilito dall’AEEG Autorità Energia Elettrica e Gas.

5.3 Comunicazione fine lavori

5.3.1 Impianto in BT
Completate le opere impiantistiche, si invia al Gestore di Rete la Comunicazione di Fine Lavori corredata dei seguenti documenti:
1. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà  prevista dall’Art. 2 Allegato B Delibera ARG/elt n° 125/2010 afferente al procedimento autorizzativo;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Art. 3 Allegato B Delibera ARG/Elt n° 125/2010 afferente all’Inizio Lavori.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Art. 4 Allegato B Delibera ARG/Elt n° 125/2010 afferente all’Inizio Lavori.
4. Allegato P: Comunicazione di Fine Lavori;
5. Allegato H: Scheda di informazione dei rischi specifici e misure di sicurezza comunicate dal cliente;
6. Allegato O: Regolamento di Esercizio BT;
7. Allegato F15;
8. Schema elettrico e Relazione progettuale;
9. Attestazione Terna;
10. Certificazione di Conformità Impianto;
11. Certificato di Conformità Inverter.
12. Copia C.I. e C.F. del Soggetto Responsabile

5.3.2 Impianto in MT
Completate le opere impiantistiche, si invia al Gestore di Rete la Comunicazione di Fine Lavori corredata dei seguenti documenti:

1. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà  prevista dall’Art. 2 Allegato B Delibera ARG/elt n° 125/2010 afferente al procedimento autorizzativo;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Art. 3 Allegato B Delibera ARG/Elt n° 125/2010 afferente all’Inizio Lavori.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Art. 4 Allegato B Delibera ARG/Elt n° 125/2010 afferente all’Inizio Lavori.
4. Copia C.I. e C.F.
5. Allegato P: Comunicazione di Fine Lavori;
6. Allegato H: Scheda di informazione dei rischi specifici e misure di sicurezza;
7. Allegato I: Dichiarazione di messa in sicurezza impianto;
8. Allegato J: Addendum Tecnico;
9. Allegato O: Regolamento di Esercizio MT;
10. Schema elettrico e Relazione progettuale;
11. Dichiarazione di Conformità Impianto fotovoltaico;
12. Dichiarazione Conformità Impianto di terra con il Verbale esecuzione verifiche in conformità al DPR 462/2001;
13. Certificato di Conformità Inverter.
14. Dichiarazione conformità sistema di protezione generale; Allegati C e D, Norma CEI 0-16;
15. Dichiarazione conformità sistema di protezione di interfaccia; Allegato E, Norma CEI 0-16;
16. Allegato K: Informazioni funzionalità e regolazioni sistema di protezione
17. Cabina MT/BT

a. Dichiarazione rispondenza locali alla Norma CEI 11-1
b. Dichiarazione rispondenza locali ed impianti alla Norma CEI EN 61330

18. Attestazione Terna – CENSIMP;
19. Bonifico attestante il pagamento della restante quota del 70% del corrispettivo per la connessione (il 30% è già stato pagato all’accettazione del preventivo);
20. Format Informazioni e prescrizioni tecniche, firmato dall’utente.
21. Format All. AC
22. Format All. PG
23. Format All. RT
24. Perizia Asseverata alimentazione Servizi ausiliari;
25. Istanza Nuova fornitura Servizi ausiliari;
26. C.I. e C.F. del Soggetto Responsabile;
27. Visura camerale (per le Persone giuridiche).

5.4 Messa in esercizio – verbale
Il Gestore di Rete, verificata la regolarità delle documentazioni trasmesse con la Fine Lavori trasmette al soggetto Responsabile la Comunicazione di disponibilità alla messa in esercizio dell’impianto, proponendo due date.
Il Soggetto Responsabile, o per lui il Referente Tecnico, ritrasmette al Gestore di Rete il format compilato con la scelta del giorno e ora.

a. Impianto in BT
I Tecnici del Gestore di Rete provvedono alla posa di:

• GdM bidirezionale ( detto anche “di scambio”)
• GdM di Produzione

e ne rilasciano i relativi due Verbali.

b. Impianto in MT
I Tecnici del Gestore di Rete provvedono alla posa di:

• GdM bidirezionale ( detto anche “di scambio”)
e ne rilasciano il relativo Verbale.
• Il GdM di Produzione viene normalmente acquistato sul mercato e fornito dall’Installatore a motivo della iterata controversia relativa alla disponibilità dei Certificati di taratura di laboratorio del Contatore, dei TA e del Gruppo di misura, richiesti dall’Agenzia delle Dogane, ma non forniti da Enel.

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6. DENUNCIA OFFICINA ELETTRICA – Impianti > 20kWp

6.1 Denuncia Officina Elettrica – Agenzia delle dogane
La Denuncia di Officina elettrica è finalizzata alla gestione e pagamento dei tributi Accise e Addizionale Provinciale i quali gravano sui costi di tutte le fonti energetiche.

I documenti da presentare sono:

1. Denuncia di Officina elettrica – Modulo 22303 Agenzia delle Dogane

1.1 Allegato 1: Planimetria e Schema elettrico unifilare
1.2 Allegato 2: Descrizione Officina e Processi di generazione

2. Richiesta autorizzazione prove
3. Richiesta Licenza fiscale di Esercizio
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Officina elettrica per il rilascio della Licenza provvisoria  (Rif. Circolare Agenzia Dogane Prot. 39218/RU del 05/04/2011)
5. Dichiarazione sostitutiva Certificazione Penale
6. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà Autorizzazioni per le realizzazione dell’impianto fotovoltaico
7. Visura camerale (per le Società)
8. Copia C.I. e C.F. del Soggetto Responsabile Impianto

6.2  Verifica di primo impianto – suggellatura g.d.m. – verbale
Al termine dei lavori, compresa la posa, del Gruppo di Misura di scambio e del Gruppo di Misura della Produzione, si comunica all’Agenzia delle Dogane la Fine Lavori e contestualmente si richiede la Verifica di Primo Impianto coordinandola con la presenza del Collaudatore A.U.E.E.I. (Rif. http://indice.reteimprese.it/aueei) Associazione di Studi Tecnici, abilitati dall’Agenzia delle Dogane, per la taratura del Gruppo di Misura.

Al termine della Verifica Primo Impianto il Funzionario dell’Agenzia delle Dogane applica i suggelli al GdM di produzione e redige il relativo Verbale.

La data di detto Verbale costituisce la data di Entrata in Esercizio dell’impianto fotovoltaico e cioè è la data dalla quale il GSE riconosce ed inizia ad erogare gli incentivi.

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7. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DI UN PROGETTO TIPO

7.1 Payback – Contenuti
L’aspetto economico–finanziario di un progetto verte sostanzialmente sul Payback.
In ambito economico il payback è il tempo necessario che passa tra l’investimento e il guadagno.

Esso è determinato da:

1. Costo totale dell’impianto
2. Costo del denaro (Euribor + Spread)
3. Costo di mercato dell’energia
4. Costi connessi: assicurazione, manutenzione
5. Produzione dell’impianto [kWh]: è determinata dalla esposizione del campo fotovoltaico la quale è l’insieme dell’inclinazione dei moduli rispetto all’orizzontale (angolo di tilt)  e dall’orientamento dei moduli angolo di deviazione rispetto alla direzione ideale sud (azimuth)
6. Perdite dell’impianto [kWh]
7. Ubicazione geografca: latitudine, longitudine – Radiazione solare globale sul piano orizzontale
8. Redditività dell’impianto: è rappresentata dal ricavo in Euro ottenuto dal prodotto Produzione kWh x Incentivo €/kWh di energia prodotta.
 

7.2 Payback – Tempi
Il tempo richiesto per raggiungere il Payback è funzione dell’insieme dei Costi e dei Ricavi elencati al Punto 7.1
Elemento determinante e l’ubicazione geografica dell’impianto, in particolare la latitudine: più ci si allontana dell’equatore tanto più diminuisce la produzione di energia dell’impianto.

Esempio:
Milano:   1 kWp produce 1150 kWh all’anno (2)
Palermo: 1 kWp produce 1400 kWh all’anno (2)

(2) Fonte JRC – European Commission

Quindi, a parità di costo dell’impianto, il tempo del payback è più breve a Palermo rispetto a Milano.

7.3 Considerazioni

  • Una oculata scelta del Fornitore dell’impianto, dell’Istituto di Credito e della Società di Assicurazione consentono di ottimizzare il Costo 1, il Costo 2 e il Costo 4.
  • Il Costo 3 purtroppo lo si subisce.
  • Il Costo 5 è funzione di una intelligente Progettazione dell’impianto per la scelta dell’inclinazione dei moduli e del loro orientamento se pur limitata dalla conformazione del tetto.
  • Il Costo 6 è contenibile con una accurata Progettazione con la scelta dell’abbinamento inverter/moduli, sezione dei cavi e modalità di posa.
  • L’ubicazione è un dato di fatto.
  • La redditività dell’impianto è conseguenza aritmetica determinata dai punti sopra esposti.

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8. MANUTENZIONE

La manutenzione dell’impianto è importante per garantire la piena efficienza dello stesso al fine di ottenere la massima produzione di energia.
Essa deve prevedere le attività di Manutenzione preventiva e Manutenzione correttiva.

8.1  Manutenzione preventiva
Manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti, volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento dell’impianto fotovoltaico.
Essa è disciplinata con un Capitolato contenente le seguenti Sezioni:

8.1.1 Valore richiesto di fruibilità del bene
La fruibilità è finalizzata al raggiungimento degli scopi propri dell’impianto, con il massimo  della resa sia in termini economici, di servizio e soddisfazione  del Cliente Committente.

8.1.2 Criteri di valutazione del valore di fruibilità del bene
La valutazione del valore di fruibilità sarà valutato in ragione del numero di “out of order” segnalati mediante reclami ufficiali pervenuti all’Assuntore da parte del cliente Committente.
Tale numero è condiviso a seguito di trattativa tra Assuntore e Committente.

8.1.3 Piano di manutenzione preventiva
• Moduli fotovoltaici: integrità ed efficienza elettrica
• Strutture di supporto/fissaggio
• Inverter
• Quadri
Qui di seguito riportiamo alcuni siti web dai quali è possibile scaricare esempi del Piano di Manutenzione:
www.dolomitipark.it/doc_pdf/All.10.Piano.manutenz.pdf
www.ambiente.parma.it/allegato.asp?ID=665800
www.studiovis.it/servizi/Manuale%20Gestione%20e%20Manutenzione.pdf

Il costo è convenzionalmente annuale, ripartito in n (normalmente 2) trance.

8.2  Manutenzione correttiva
Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria, volta a riportare l’esercizio dell’impianto fotovoltaico allo stato in cui esso possa produrre la funzione richiesta.

Essa è disciplinata con un Capitolato che contenga i costi delle prestazioni (MdO Mano d’opera e Materiali) da effettuarsi per assolvere alle finalità della stessa.
Per una trasparente valutazione i costi devono riferirsi ai valori di mercato desunti da una fonte autorevole (esempio: Prezziario della Camera di Commercio).

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9. INCOMBENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

9.1 GSE

Sul sito www.gse.it sono presenti le istruzioni per procedere alla registrazione dell’impianto e l’inserimento dei dati. Qui di seguito esponiamo la sintesi degli aspetti più salienti.

Quando l’impianto è allacciato alla Rete elettrica nazionale (data definita Entrata in Esercizio dell’impianto) è possibile inoltrare al GSE Gestore dei Servizi Energetici la documentazione necessaria per richiedere l’accesso alla tariffa incentivante (FTV-SR ) e il tipo di gestione dell’energia da esso prodotta, ovvero lo Scambio sul Posto (SSP) o il Ritiro Dedicato (RID).

E’ bene ricordare che secondo le regole del IV Conto Energia il Soggetto Responsabile dell’impianto ha tempo 15 giorni (anziché i precedenti 60 gg. del II e III CE) di calendario, dalla data di entrata in esercizio, per richiedere l’accesso alle tariffe incentivanti sul portale. Il mancato rispetto di questi 15 giorni non compromette il riconoscimento della tariffa incentivante, ma determina la mancata erogazione dell’incentivo per i giorni corrispondenti al ritardo nella presentazione della pratica. Le restanti pratiche, ovvero lo Scambio Sul Posto e il ritiro Dedicato, non sono soggette ad alcuna scadenza.

Lo scopo di questo “Speciale Tecnico” non è quella di redigere una Guida su come operare sul Portale del GSE, in quanto è già presente sul sito del GSE, bensì di evidenziare le “attenzioni” che il Soggetto Responsabile deve avere per tutta la vita di esercizio dell’impianto stesso.

CONTROLLO DELLE ANAGRAFICHE E DELLE MODALITÁ DI COMUNICAZIONE
Innanzitutto si deve accedere al portale del GSE e controllare l’effettiva correttezza dei dati inseriti, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle comunicazioni ufficiali da parte del GSE, le quali possono avvenire tramite Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.
E’ consigliato utilizzare un indirizzo PEC Posta elettronica Certificata personale e se non la si possiede è necessario attivarla.
Per le persone fisiche è gratuita (Rif. Decreto del 6 Maggio 2009). Per le persone giuridiche ha un costo irrisorio di pochi Euro all’anno.
E’ fondamentale non lasciare inserita ad esempio la PEC dell’Azienda dell’Installatore che ha provveduto fino a quel momento ad inserire nel portale GSE i dati di input dell’impianto, previsti dalla procedura, poiché le comunicazioni del GSE non arriverebbero al Soggetto Responsabile, ma ancora all’Azienda dell’Installatore.
in caso di un controllo sull’impianto da parte del GSE, il Soggetto Responsabile non ne sarebbe informato puntualmente.
In alternativa, se proprio non si vuole utilizzare un indirizzo PEC, per le comunicazioni verso il GSE è necessario utilizzare la tradizionale Raccomandata A/R.

COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE FORNITORE DELL’ENERGIA
Un altro errore piuttosto comune, soprattutto per gli impianti che operano in regime di SSP, lo si commette quando si cambia il Fornitore dell’energia e si dimentica di comunicare al GSE il nuovo Trader.
Ogni Soggetto Responsabile può cambiare il Trader di energia quando lo ritiene opportuno, tuttavia ogni variazione va comunicata con pochi click sul Portale tramite la funzione “Variazione impresa di vendita”.
In caso contrario il GSE, durante l’esecuzione dei conteggi per il conguaglio, vi informerà della mancanza parziale o totale delle misure e se non si provvederà entro 15 giorni è possibile che la Convenzione venga sospesa.

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI
Può capitare che un componente dell’impianto si guasti, oppure venga sottratto illecitamente dal generatore fotovoltaico e si renda necessario sostituirlo/i al fine di far tornare a pieno regime l’impianto. Sia che si tratti di guasto o di furto è necessario segnalare l’accaduto sempre ed esclusivamente sul portale GSE alla voce “Segnalazione guasti e furti”  segnalando i numeri seriali dei componenti sostituiti, a patto che essi siano identici e di pari potenza. Va ricordato in ogni caso che se si tratta di furto, è indispensabile sporgere denuncia presso la Stazione di Pubblica Sicurezza territorialmente competente.

VARIAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DEI MODULI
Può rendersi necessario modificare la disposizione dell’impianto fotovoltaico a causa di una non corretta progettazione o per eventi di forza maggiore (ad esempio l’innalzamento di uno stabile di in prossimità dell’impianto fotovoltaico, tale da generare su di esso un ombreggiamento).

Per un corretto procedimento, si consiglia di consultare il sito www.gse.it e/o di richiedere presisazioni al GSE: [email protected]

Ricordarsi che la modifica del layout va comunicata comunque al Gestore dei Servizi Energetici, al Comune dove è stato installato l’impianto e all’Agenzia delle Dogane.

INVIO DELLE EVIDENZE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DICHIARAZIONI verso UTF
Per gli impianti di potenza superiore a 20kWp, il Soggetto Responsabile deve inviare annualmente al GSE tramite il portale alla Voce “Dichiarazioni UTF” (entro il 15 Aprile dell’anno x per l’attività dell’anno x-1) copia di:

• Dichiarazione dei Consumi annuali
• Ricevuta di positivo esito di invio telematico della stessa, all’Agenzia delle Dogane
• Registro delle Misure

Ciò per consentire al GSE di eseguire controlli incrociati.
Vedi per completezza il Punto 9.2.2 ATTIVITA’ CON PERIODICITA’ ANNUALE

Va ricordato che il mancato invio di quanto sopra comporta la sospensione del pagamento degli incentivi fino a quando il Soggetto Responsabile non avrà provveduto a sanare la propria posizione.

9.2 Agenzia delle Dogane
Precisiamo che il termine UTF Ufficio Tecnico della Finanza è un termine arcaico sostituito ora dal termine: Ufficio Verifiche e Controlli Agenzia delle Dogane, ma che per brevità continua ad essere ancora abitudinariamente usato dagli addetti ai lavori.

A seguito del rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane della Licenza di Esercizio dell’Officina Elettrica, il Soggetto Responsabile deve assolvere alle incombenze periodiche contenute nel Verbale Verifica Primo Impianto che il Funzionario dell’Agenzia delle Dogane ha redatto e consegnato al Soggetto Responsabile il giorno stesso dell’avvenuta Verifica con contestuale applicazione dei suggelli al GdM della produzione dell’impianto.

1. ATTIVITÁ CON PERIODICITÁ GIORNALIERA
Compilazione del Registro Letture

  • Energia Prodotta
  • Energia Immessa, in rete
  • Energia Prelevata, dalla rete

E’ il Documento fiscale relativo ad ogni Esercizio Finanziario. E’ stampato dal Produttore, Soggetto Responsabile Impianto e viene annualmente presentato all’Agenzia delle Dogane per essere vidimato e numerato.

La legge ne prescrive la compilazione giornaliera, ma alcune Agenzie delle Dogane alleggeriscono tale incombenza di legge prescrivendo nel Verbale di Verifica Primo Impianto tempi di maggior respiro (es. una volta alla settimana).
Quindi consultare tale documento e comportarsi di conseguenza.
Il Registro Letture è il Documento propedeutico per redigere annualmente la Dichiarazione dei Consumi da trasmettere telematicamente alla competente Sede territoriale dell’Agenzia delle Dogane e al GSE.
 

2. ATTIVITÁ CON PERIODICITÁ ANNUALE
Diritto di Licenza (Rif. Art. 63 Comma 3 Lettera a, Lettera b)
Entro il 16 di Dicembre dell’anno che precede quello di riferimento.
L’importo da versare è riportato nel Verbale Verifica Primo Impianto. Qui riportiamo il riferimento di legge.

Nel settore dell’imposta di consumo sull’energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l’energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: euro 23,24;
b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: euro 77,47 (che si concretizza quando la produzione di energia elettrica è superiore al proprio fabbisogno)

Mediante F24 Accise (www.agenziadogane.it),
indicando il Codice Ditta e il Codice Tributo 2813

Registro Letture
Entro il 16 di Dicembre dell’anno che precede quello di riferimento.
Deve essere presentato alla competente Agenzia delle Dogane Area Gestione Tributi per essere vidimato e numerato.
Purtroppo esso non esiste in commercio. Quindi occorre attrezzarsi per produrlo  con format congruo allo scopo.

Dichiarazione dei Consumi

  • La Dichiarazione dei Consumi si redige sul format reso disponibile annualmente dell’Agenzia delle Dogane sul sito: www.agenziadogane.it
  • (Rif. TUA 504/1995 Art. 53 Comma 8 e 9).
  • La sua compilazione si effettua utilizzando i valori delle letture presenti nel Registro Letture.
  • Essa va trasmessa telematicamente all’Agenzia, avendo cura di stampare anche la Ricevuta di positivo esito di invio telematico.
  • La trasmissione richiede di disporre di userid e password di accesso al sito e della Firma digitale.
  • Il Soggetto Responsabile deve procurarsele tramite il sito: www.agenziadogane.it
  • Digitando:
    • Servizio telematico EDI
    • Istanza di adesione
  • Il Soggetto Responsabile deve stampare il format dell’istanza e recarsi entro 30 gg. alla Sede dell’Agenzia delle Dogane Servizio Contabilità Accise per ritirare la relativa Autorizzazione.

Imposta Accisa Erariale e Imposta Addizionale Provinciale
Entro il 16 Marzo dell’anno x+1, per il Consumi dell’anno x, versare con F24 Accise il conguaglio dell’Imposta (il valore è desunto dalla Dichiarazione dei Consumi) indicando:
Codice Ditta
Codice Tributo 2806 Accisa
Codice Tributo 2807 Addizionale Provinciale

3. NOVITÁ A VALERE DALL’ANNO 2012
Riferimenti Legislativi
D.Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011
DMef 11A16869 del 30 dicembre 2011
DMef 11A16870 del 30 dicembre 2011

  • Addizionale Provinciale

• Art. 18 Comma 5 del D.Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011
A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica è soppressa.
• Pertanto, entro il 16 marzo 2012 l’Addizionale provinciale si pagherà solamente per la liquidazione dovuta per l’Esercizio Fiscale 2011

  • Accisa

• Art. 1 DMef 11°16869 – Abitazioni
• Dal 1° gennaio 2012 l’aliquota dell’accisa è determinata in Euro 0,0227

• Art. 1 DMef 11°16870 – Locali diversi dalle abitazioni
• Dal 1° gennaio 2012 l’aliquota dell’accisa è determinata in Euro 0,0121

 ATTENZIONE !!!

  • Sono annunciati ulteriori sgravi riguardanti l’accisa per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: cioè la sua soppressione (solo per gli Impianti FER Fonti Energetiche Rinnovabili).
  • Alcune Sedi Provinciali delle Agenzie delle Dogane già la applicano.
  • Quindi, prima di procedere alla redazione della Denuncia Consumi, consultare l’Agenzia delle Dogane territorialmente competente per la sede dell’Impianto FER.
     

Lo Speciale è stato curato da:

Ing. Silvano Gallo – cell. +39 3355716792 – e-mail: [email protected]

Dott. Andrea Moda – cell. +39 3474643437 – e-mail: [email protected]

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