Impianti fotovoltaici condominiali, ecco quando e come vanno tassati

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I proventi che derivano da un impianto fotovoltaico condominiale possono essere soggetti a tassazione. Se installa fotovoltaico e produceenergia il condominio diventa una società di fatto e come tale va tassato. Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

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I proventi che derivano da un impianto fotovoltaico condominiale possono essere oggetti a tassazione. E il condominio, nei casi in cui l’impianto si configuri come attività commerciale, diventa una società di fatto e come tale va tassata: dovrà fatturare con applicazione dell’IVA l’energia venduta al GSE e la tariffa incentivante percepita dovrà essere assoggettata alla ritenuta del 4% ex articolo 28 del DPR 600 del 1973.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una risoluzione (vedi allegato, pdf) in risposta a una richiesta di chiarimento del GSE. Il GSE evidenzia che nei casi in cui le strutture comuni siano utilizzate per fini diversi da quelle strettamente condominiali, si concretizza lo svolgimento di un’attività commerciale. Pertanto, atteso che la stessa non può essere riferibile al condominio in quanto non è soggetto d’imposta, ritiene che nella fattispecie il condominio stesso “assurge quindi a una fictio juris, dietro la quale si palesa una forma di associazionismo commerciale”.

L’Agenzia risponde chiarendo innanzitutto quando il fotovoltaico è considerato attività commerciale: è attività commerciale la produzione di energia derivate da impianti di potenza fino a 20 kw non posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente quando l’energia prodotta viene ceduta totalmente o parzialmente alla rete, nonchè la produzione di energia derivante da impianti di potenza superiore ai 20 kw.

In questi casi si può individuare nel condominio una società di fatto di cui sono considerati soci i condòmini che hanno deliberato con la maggioranza richiesta e che traggono vantaggio economico dall’impianto. La società di fatto tra condòmini che gestisce un impianto fotovoltaico è commerciale e deve emettere fattura nei confronti del GSE, in relazione all’energia che immette in rete; il GSE che eroga la tariffa incentivante deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600 del 1973 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.

Diverso il caso di impianti sotto ai 20 kW posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente: non si individua un’attività commerciale abituale quando l’energia prodotta è utilizzata essenzialmente per finalità domestiche e l’eccedenza, che non risulta auto consumata, viene immessa in rete mediante il servizio di scambio sul posto. In questo caso è chiaro che non si tratta di attività commerciale ma, specifica l’Aeeg “gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non auto consumata sono tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR, in proporzione ai millesimi di proprietà”.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sul fotovoltaico condominiale (pdf)

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