Obbligo rinnovabili negli edifici, in vigore da oggi

Entrano in vigore oggi gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in “edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, secondo quanto stabilito dal Dlgs n. 28/2011. Si deve soddifare il 20% del fabbisogno termico, che diverrà il 50% nel 2017, e installare oggi 1 kW elettrico da rinnovabili ogni 80 mq.

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Entrano in vigore oggi gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in “edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011.

In base al Dlgs 28/2011 per i consumi “riscaldamento e raffreddamento” degli edifici sottoposti all’obbligo viene previsto che a regime, nel 2017, i consumi di energia termica debbano essere coperti da fonti rinnovabili per il 50%. Tale obbligo sarà del 20% a partire da oggi, del 35% dall’inizio del 2014. Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Per quel che riguarda l’elettricità invece è obbligatorio installare una potenza da rinnovabili che varia in base alla superficie dell’edificio moltiplicata per un coefficiente che aumenta in tre scaglioni da qui al 2017: 1 kW ogni 80 mq se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013, 1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016, 1 kW ogni 50 mq dal 2017.

Oltre agli edifici nuovi, sono sottoposti all’obbligo di consumi termici rinnovabili anche gli edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale (nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione). Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono incrementati del 10%.

“Si tratta, in tutta evidenza, di una definizione molto limitativa, che però le Regioni possono ampliare, ottenendo significativi risultati di diffusione delle rinnovabili termiche, senza oneri per la pubblica amministrazione” è il commento degli Amici della Terra che hanno parlato dell’argomento durante la seconda giornata della Conferenza sulle rinnovabili termiche, dedicata sia al potenziale delle pompe di calore che agli impegni delle Regioni.

Le Regioni possono stabilire appunto valori di integrazione superiori rispetto a quelli previsti. Regioni e Comuni avrebbero dovuto adeguare le proprie disposizioni in materia di obbligo di rinnovabili sugli edifici, secondo le disposizioni del Dlgs 28/2011, entro il 25 settembre 2011. Pochi però lo hanno fatto: in caso di mancato adeguamento, si applica automaticamente quanto previsto dalla norma nazionale. In ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Ricordiamo che gli impianti a fonti rinnovabili, installati per assolvere gli obblighi di integrazione, potranno accedere agli incentivi statali (conto energia, detrazioni fiscali, ecc.) solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi. L’unica eccezione è costituita dai fondi rotativi (per esempio Fondo Kyoto) e di garanzia.

A oggi – fa notare Nextville – è difficile prevedere come il GSE riuscirà a gestire l’erogazione degli incentivi tenendo conto – al contempo – degli obblighi di integrazione previsti dal Dlgs 28/2011. Per esempio: in che modo impatteranno questi nuovi obblighi con il meccanismo del conto energia per il fotovoltaico?

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